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Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sui limiti di responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli
L’importo dovuto da un vettore aereo a un passeggero il cui bagaglio abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo deve essere determinato dal giudice nazionale entro il limite di cui all’articolo 22 della Convenzione di Montreal, con riguardo alle circostanze oggetto del caso concreto e conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili
Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sulle nozioni di “circostanze eccezionali” e “passeggeri molesti”
Il comportamento molesto di un passeggero su un volo aereo può costituire una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento n. 261/2004. Inoltre, il vettore aereo potrà avvalersi di una “circostanza eccezionale” anche qualora si verifichi su un volo precedente, a patto che vi sia un nesso di causalità tra la stessa e il ritardo o la cancellazione del volo successivo