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Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sull’insussistenza della necessità di un nesso temporale fra il volo cancellato e quello di riavviamento desiderato dal passeggero
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 261/2004 non richiede, ai fini della sua applicazione, l’esistenza di un nesso temporale tra il volo cancellato e quello di riavviamento desiderato da un passeggero, potendo un tale riavviamento verso la destinazione finale essere richiesto in condizioni di trasporto comparabili ad una data successiva, a seconda delle disponibilità di posti
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla situazione in cui, nonostante i passeggeri fossero stati informati anticipatamente di un negato imbarco, il volo è stato successivamente effettuato come inizialmente previsto
Un passeggero aereo che disponeva, nell’ambito di un viaggio tutto compreso, di una prenotazione confermata per un volo può chiedere al vettore aereo la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento 261/2004 nell’ipotesi in cui l’operatore turistico di tale viaggio abbia, senza previamente informarne quest’ultimo, avvertito detto passeggero che il volo inizialmente previsto non sarebbe stato effettuato, mentre lo stesso è stato in effetti operato come previsto
La Commissione approva l’acquisizione di una partecipazione in ITA Airways da parte di Lufthansa
Gli impegni proposti dalla Lufthansa e dal Ministero italiano dell’Economia e delle Finanze fanno fronte ai problemi sollevati dalla Commissione, che temeva che l’operazione, come originariamente notificata, avrebbe ridotto la concorrenza su un certo numero di rotte a corto e lungo raggio nonché rafforzato la posizione dominante di ITA nell’aeroporto di Milano-Linate
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di considerare come “circostanza eccezionale” l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile anche laddove il vettore aereo fosse stato preventivamente informato della sua esistenza
L’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile che deve effettuare un volo rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 anche qualora il vettore aereo fosse stato informato della sua esistenza dal produttore del motore vari mesi prima del volo in questione
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare i guasti tecnici causati da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore successivamente all’annullamento del volo come “circostanza eccezionale”
Il verificarsi di un guasto tecnico imprevisto e inedito che interessa un nuovo modello di aeromobile recentemente messo in servizio, e che induce il vettore aereo a cancellare un volo, rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 qualora il costruttore dell’aeromobile riconosca, successivamente a detta cancellazione, che il guasto era causato da un vizio occulto di progettazione che riguardava tutti gli aeromobili dello stesso tipo e pregiudicava la sicurezza del volo