Cancellazione del volo o ritardo prolungato. La Corte di giustizia si pronuncia sulla portata dell’obbligo di informazione del vettore aereo operativo

In data 21 dicembre 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑263/20, Airhelp Limited contro Laudamotion GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7 del Regolamento 261/2004 nonché dell’articolo 11 della Direttiva 2000/31/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Airhelp Limited (“Airhelp”) e la Laudamotion GmbH (“Laudamotion”) in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di versare una compensazione pecuniaria a taluni passeggeri aerei, nei cui diritti era subentrata la Airhelp, a motivo dell’anticipazione del loro volo.

Due passeggeri avevano prenotato un volo operato dalla Laudamotion da Palma di Maiorca a Vienna tramite una piattaforma elettronica di prenotazione, che aveva perciò generato un indirizzo di posta elettronica specifico. Poiché la partenza del volo in questione, inizialmente prevista per il 14 giugno 2018 alle 14:40, era stata anticipata dalla Laudamotion alle 08:25 dello stesso giorno, la Airhelp, alla quale i due passeggeri avevano ceduto i loro eventuali diritti ad una compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento 261/2004, aveva proposto un ricorso dinanzi al Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat) chiedendo il pagamento di 500 euro a favore di questi ultimi a motivo dell’anticipazione del volo di oltre sei ore, di cui essi erano stati informati tramite la piattaforma di prenotazione soltanto quattro giorni prima della partenza prevista. Avendo il Bezirksgericht Schwechat respinto il ricorso della Airhelp, quest’ultima aveva interposto appello dinanzi al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che un volo si considera cancellato qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di diverse ore. Premessa la necessaria distinzione tra le situazioni in cui l’anticipazione del volo non ha alcuna incidenza o ha un’incidenza trascurabile sulla possibilità per i passeggeri di disporre liberamente del loro tempo e quelle che danno luogo a gravi disagi, secondo la Corte un’anticipazione superiore, pari o inferiore ad un’ora costituisce il riferimento per stabilire se essa sia significativa o trascurabile ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del Regolamento 261/2004, di talché un volo si considera cancellato qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un’ora.

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se il rispetto dell’obbligo di informare in tempo utile il passeggero aereo della cancellazione del suo volo debba essere valutato esclusivamente alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 261/2004 e non alla luce del diritto nazionale, che traspone l’articolo 11 della Direttiva 2000/31, relativo all’accesso nell’ambito di contratti conclusi per via elettronica. Secondo la Corte, l’informazione relativa ad una cancellazione del volo di cui all’articolo 5 del Regolamento 261/2004 non costituisce né un “ordine” né una “ricevuta” ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2000/31, di talché una situazione come quella del caso concreto esula dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale articolo.

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario è considerato come informato della cancellazione di tale volo qualora il vettore aereo operativo abbia trasmesso l’informazione relativa a detta cancellazione all’intermediario medesimo, tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con detto passeggero, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, senza che il suddetto intermediario abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine impartito da detta disposizione. Secondo la Corte, qualora non sia in grado di dimostrare che il passeggero coinvolto è stato informato della cancellazione del suo volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, il vettore aereo operativo è tenuto a versare una compensazione pecuniaria conformemente all’articolo 7 del Regolamento 261/2004 non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente con il passeggero coinvolto, e bensì anche per il tramite di un terzo.

Marco Stillo

Share: