Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte di giustizia si pronuncia sull’obbligo di copertura per i danni alle cose
In data 20 maggio 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑707/19, K.S. contro A.B, sull’interpretazione dell’articolo 3 della Direttiva 2009/103/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra K.S. e A.B. riguardante una richiesta di rimborso delle spese di stazionamento in Lettonia e di traino verso la Polonia di un veicolo e di un semirimorchio sinistrati a seguito di un incidente automobilistico in Lettonia.
A seguito di un incidente stradale verificatosi in Lettonia, nel corso del quale un veicolo e il suo semirimorchio erano stati danneggiati e successivamente rimossi verso un parcheggio ai fini dello stazionamento e del traino in Polonia, K.S. aveva presentato una domanda di rimborso alla A.B., compagnia di assicurazioni presso la quale era assicurata la responsabilità civile dell’autore dell’incidente. Pur avendo versato a K.S. un indennizzo a titolo di spese di traino in Lettonia, tuttavia, la A.B. si era rifiutata di versare qualsiasi rimborso per le spese di stazionamento e di traino al di fuori del territorio lettone.
Di conseguenza, K.S. aveva adito il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź – Centro; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 3 della Direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale in forza della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre a titolo obbligatorio i danni costituiti dalle spese di traino del veicolo danneggiato e le spese di stazionamento forzato di tale veicolo solo qualora il traino abbia luogo all’interno di tale Stato Membro e tale stazionamento sia necessario nell’ambito di un’indagine in un procedimento penale o per qualsiasi altro motivo, e, in caso di risposta affermativa, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che uno Stato Membro può limitare, in un qualsiasi modo, tale responsabilità.
Secondo la Corte, una normativa come quella lettone, ai sensi della quale l’obbligo per l’assicuratore della responsabilità civile di coprire le spese di traino del veicolo danneggiato o del rottame dal luogo dell’incidente fino a quello di residenza del suo proprietario o dell’utilizzatore autorizzato che guidava il veicolo al momento dell’incidente stradale, o fino al luogo di riparazione dello stesso, sussiste solo qualora il traino avvenga nel territorio lettone introduce una discriminazione tra le persone lese a seconda del loro Stato Membro di residenza. Nella parte in cui prevede la copertura delle spese sostenute a titolo di uno stazionamento necessario nell’ambito di un’indagine penale o per qualsiasi altro motivo, al contrario, la legislazione nazionale non effettua alcuna distinzione tra le persone aventi la residenza in Lettonia e quelle aventi la residenza in un altro Stato Membro.
Marco Stillo