Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla legislazione nazionale che prevede l’indennizzo automatico di talune vittime di incidenti stradali e sulla nozione di “veicolo”

In data 12 ottobre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑286/22, KBC Verzekeringen NV contro P&V Verzekeringen CVBA, sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 1, della Direttiva 2009/103/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la KBC Verzekeringen NV (“KBC”) e la P&V Verzekeringen CVBA (“P&V”) in merito all’eventuale diritto di un assicuratore in materia di infortuni sul lavoro, subentrato nei diritti di un ciclista che circolava su una bicicletta ad assistenza elettrica, di essere risarcito dall’assicuratore della responsabilità civile del conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente che ha causato il decesso del suddetto ciclista.

In data 14 ottobre 2017 BV, che circolava su una bicicletta ad assistenza elettrica su una strada pubblica, era stato investito da un’autovettura assicurata dalla KBC, morendo in seguito all’incidente. Poiché quest’ultimo costituiva, per BV, un “incidente in itinere”, la P&V aveva versato il risarcimento ed era subentrata nei suoi diritti e in quelli dei suoi aventi causa. Successivamente, quest’ultima aveva citato la KBC per il rimborso delle spese sostenute dinanzi al politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Tribunale in materia di contravvenzioni delle Fiandre occidentali, distretto di Bruges), che in data 24 ottobre 2019 aveva statuito che sebbene il conducente dell’autovettura in questione non fosse responsabile dell’incidente, la KBC era comunque tenuta a risarcire la vittima in quanto quest’ultima non era alla guida di un autoveicolo e aveva quindi diritto al risarcimento.

Poiché il suo appello dinanzi al rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Tribunale di primo grado delle Fiandre occidentali, distretto di Bruges) era stato dichiarato infondato, la KBC aveva presentato ricorso per cassazione dinnanzi allo Hof van Cassatie (Corte di Cassazione belga; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 1, punto 1, della Direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “veicolo”, a norma di tale disposizione, comprende una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.

Secondo la Corte, mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica, e che non possono quindi circolare sul suolo senza uso della forza muscolare come la bicicletta ad assistenza elettrica del caso concreto, che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non appaiono tali da causare a terzi danni fisici o materiali comparabili, sotto il profilo della loro gravità o della loro quantità, a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli, che circolano sul suolo, azionati esclusivamente da una forza meccanica, poiché questi ultimi possono raggiungere una certa velocità, sensibilmente più elevata di quella che può essere raggiunta da tali mezzi, e sono, ancora oggi, utilizzati prevalentemente ai fini della circolazione.

Marco Stillo

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