Antitrust: nessun aiuto di Stato negli accordi di concessione per gli aeroporti regionali Greci

La Commissione Europea ha decretato che i contratti di concessione per quattordici aeroporti in Grecia sono stati conferiti secondo le condizioni di mercato e, di conseguenza, non costituiscono aiuti di Stato illegittimi. Gli accordi di concessione fanno parte degli impegni assunti dalla Grecia nell’ambito del programma di supporto e stabilità.

Nel 2014 la Grecia ha conferito due contratti di concessione al consorzio Cipriota-Tedesco Fraport AG-Slentel Ltd per la riqualificazione, la manutenzione, la gestione e il funzionamento di un totale di quattordici aeroporti regionali greci. Il primo accordo di concessione include gli aeroporti regionali di Creta, della Grecia continentale e del Mar Ionio: gli aeroporti di Aktion Chania, Kavala, Kefallonia, Kerkira, Thessaloniki e Zakynthos. Il secondo accordo di concessione include gli aereporti regionali dell’Egeo, che comprendono gli aereporti di Kos, Mikonos, Mitilini, Rhodes, Samos, Santorini e Skiathos. In cambio di tali concessioni, il consorzio Cipriota-Tedesco Fraport AG-Slentel Ltd pagherà le relative tasse di concessione allo Stato greco.

I contratti di concessione sono stati conclusi nel dicembre 2015 e successivamente ratificati dal Parlamento Greco. La Grecia li ha poi notificati alla Commissione ad ottobre 2016, cercando conferma che non costituissero aiuti di Stato illegittimi.

In data 17 marzo 2017, la Commissione ha dichiarato che i termini degli accordi di concessione sono in linea con le condizioni di mercato, in particolare perché risultano da una gara d’appalto competitiva, trasparente e non discriminatoria. La Commissione ha inoltre rilevato che la Grecia aveva selezionato la miglior offerta presentata durante la gara d’appalto, i.e. le concessioni erano state assegnate alla società che avrebbe generato i più alti ricavi per lo Stato greco. Su questi presupposti, la Commissione ha concluso che lo Stato greco ha conferito le concessioni alle condizioni che anche un operatore privato avrebbe accettato; in base alle norme europee in materia di aiuti di Stato, infatti, una concessione per lo sfruttamento commerciale di infrastrutture non costituisce un aiuto di Stato se è concesso a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in normali condizioni di mercato.

La Commissione ha ritenuto inoltre che la fornitura o l’acquisizione di alcuni servizi pubblici da parte dello Stato greco (come ad esempio il traffico aereo, i controlli di polizia e i controlli doganali negli aeroporti interessati) non forniscono un vantaggio economico per l’operatore aeroportuale e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato a favore di quest’ultimo. Per questi motivi, la Commissione ha concluso che i contratti di concessione non costituiscono aiuti di Stato illegittimi in base alla normativa europea.

 

Davide Scavuzzo

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