Aiuti di Stato e coronavirus. Il Tribunale dell’Unione si pronuncia sulle misure adottate dalla Svezia e dalla Danimarca a favore della SAS

In data 14 aprile 2021, il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato nelle Cause T-378/20 e T-379/20, Ryanair DAC contro Commissione, sulle richieste di annullamento delle Decisioni C(2020) 2416 final del 15 aprile 2020 e C(2020) 2784 final del 24 aprile 2020 con cui la Commissione aveva qualificato le misure di aiuto adottate dalla Svezia e dalla Danimarca a favore della SAS AB (“SAS”) come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Tra il 10 e il 21 aprile 2020, la Danimarca e la Svezia avevano notificato alla Commissione due misure di aiuto distinte nella forma di una garanzia su una linea di credito rinnovabile per un importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi (SEK) per compensare la SAS per i danni subiti a causa della cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito delle restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di coronavirus. Poiché la Commissione aveva ritenuto tali misure compatibili con il mercato interno, la Ryanair DAC (“Ryanair”) si era rivolta al Tribunale chiedendo l’annullamento delle decisioni in questione e deducendo cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, la Ryanair sosteneva che gli aiuti in questione erano incompatibili con il mercato interno in quanto destinati ad ovviare ai danni subiti da una sola società. Secondo il Tribunale, tuttavia, la Commissione non era incorsa in alcun errore di diritto in quanto un aiuto può essere destinato ad ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale anche se esso va a beneficio soltanto di un’impresa individuale senza ovviare all’integralità dei danni arrecati da tale evento.

Con il secondo motivo di ricorso, la Ryanair contestava la proporzionalità delle misure di aiuto rispetto ai danni causati alla SAS dalla pandemia di coronavirus. Secondo il Tribunale, tuttavia, la Commissione aveva presentato con sufficiente precisione un metodo di calcolo per la valutazione del danno causato alla SAS da parte della pandemia che, tenendo conto del carattere evolutivo di quest’ultima, era idoneo ad evitare il rischio di un’eventuale sovra-compensazione.

Con il terzo motivo di ricorso, la Ryanair sosteneva che la Commissione aveva violato il principio di non discriminazione in quanto le misure di aiuto offrivano condizioni più favorevoli alle società stabilite in Svezia e in Danimarca. Secondo il Tribunale, tuttavia, l’obiettivo delle misure in questione non solo mirava effettivamente ad ovviare in parte ai danni arrecati alla SAS da un evento eccezionale quale la pandemia di coronavirus, e bensì la differenza di trattamento a favore della SAS era adeguata e non andava al di là di quanto è necessario per conseguirlo, in quanto quest’ultima detiene la maggiore quota di mercato in Danimarca e in Svezia, che è significativamente più elevata di quelle del suo concorrente più prossimo in entrambi i paesi. 

Con il quarto motivo di ricorso, la Ryanair sosteneva che l’esame condotto dalla Commissione era insufficiente, in particolare per quanto riguarda la proporzionalità delle misure in questione e la loro compatibilità con i principi della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento. Secondo il Tribunale, tuttavia, la Ryanair non aveva dimostrato in che modo il carattere esclusivo delle misure di aiuto fosse tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Danimarca o in Svezia oppure dall’effettuare prestazioni di servizi da e verso uno o l’altro di tali paesi. 

l Tribunale, infine, ha respinto anche i motivi di ricorso vertenti sulla presunta violazione dell’obbligo di motivazione in quanto infondati.

Marco Stillo

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