Agevolazioni fiscali per yacht. La Commissione europea adotta ulteriori misure nei confronti di Italia e Cipro

In data 25 luglio 2019 la Commissione europea ha adottato ulteriori misure per porre fine alle agevolazioni fiscali illecite nel settore degli yacht in Italia e a Cipro.

Le misure seguono quelle adottate nel novembre 2018 e nelmarzo 2018 relative al sistema di esenzioni per il carburante utilizzato per alimentare gli yacht a noleggio nelle acque dell’Unione e alla riscossione dell’IVA sul leasing di yacht.

In particolare, la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia per il mancato intervento contro il sistema illecito di esenzioni per il carburante per gli yacht. La Commissione aveva infatti rilevato che la normativa italiana consente di classificare come “commerciali” le imbarcazioni da diporto noleggiate anche quando vengono utilizzate per uso personale, il che può dar loro la possibilità di usufruire di carburante in esenzione da accisa per l’alimentazione dei motori. Secondo la normativa europea sulle accise, gli Stati membri sono liberi di non tassare il carburante utilizzato da una compagnia di navigazione a fini commerciali, vale a dire per la vendita di servizi di navigazione marittima; tuttavia, tale esenzione è applicabile soltanto se la persona che prende in leasing l’imbarcazione vende detti servizi a terzi.

La Commissione ha altresì inviato un parere motivato all’Italia e a Cipro per aver ridotto la base imponibile IVA per il leasing di yacht. Le norme europee in materia di IVA autorizzano esenzioni fiscali per i servizi quando l’uso e la fruizione effettivi hanno luogo al di fuori dell’Unione, ma non consentono di applicare una riduzione forfettaria generale senza una prova del luogo in cui il servizio è effettivamente utilizzato. Secondo le norme sull’IVA stabilite da Cipro e dall’Italia, quanto più grande è un’imbarcazione, tanto meno è probabile che essa sia utilizzata nelle acque dell’Unione e, di conseguenza, la base IVA applicabile può essere notevolmente ridotta. I due Stati dispongono di due mesi per conformarsi ai pareri motivati.

Sara Capruzzi

Share: