Marzo, 2025
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia si pronuncia sui passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico
Non si può ritenere che un passeggero viaggi gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004, quando, da una parte, l’operatore turistico paga il prezzo del volo al vettore aereo operativo conformemente alle condizioni di mercato e, dall’altra, il prezzo del viaggio “tutto compreso” è pagato a tale operatore non da detto passeggero, e bensì da un terzo