Marzo, 2024
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “accordo firmato dal passeggero”
In caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, il passeggero ha espresso il proprio “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore, con il quale ha optato per tale modalità, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, qualora tale passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato ad un rimborso del genere, il che presuppone che il vettore in questione gli abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso a sua disposizione