Aprile, 2022
Volo in coincidenza composto da due segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto del passeggero ad una compensazione da parte del vettore aereo di uno Stato terzo
Il passeggero di un volo in coincidenza composto da due segmenti oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, passando per un altro nello steso paese, ha diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo del paese terzo che ha effettuato l’intero volo qualora egli abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento del volo