Febbraio, 2022
Volo in coincidenza in partenza e a destinazione di uno Stato terzo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla presa in considerazione dell’orario di arrivo effettivo ai fini della compensazione pecuniaria
Il passeggero di un volo in coincidenza il cui luogo di partenza iniziale e la cui destinazione finale sono situati in Stati terzi non può avvalersi delle disposizioni del Regolamento n. 261/2004 per il solo motivo che uno o più scali dei segmenti di tale volo sono situati nel territorio dell’Unione
Volo caratterizzato da una prenotazione unica e diviso in più segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio”
Nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come “luogo di esecuzione”